DETENZIONE, morte, cessione definitiva: proprietari e detentori di cani, a qualsiasi titolo, sono infatti tenuti a comunicare all’Anagrafe canina la detenzione entro i primi 6 mesi di vita dell’animale ovvero entro 30 giorni, se randagi; la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro 15 giorni dall’avvenimento; l’identificazione, tramite microchip (sistema di riconoscimento elettronico) inserito sottocute, entro 90 giorni dall’iscrizione all’Anagrafe canina. Così da un recente decreto sindacale.
Sanzioni per i trasgressori. Per i trasgressori del decreto prevista una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 17 della Legge Regionale 03/04/1995 n. 12, da € 38,73 a € 232,40. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione sarà applicata sempre nella misura massima, fatta salva l’applicazione delle norme previste dal Codice Penale in caso di inosservanza della presente ordinanza.
Le disposizione del codice penale in caso di mancanza di microchip. Nel caso d’inadempienza, l’organo di Polizia operante, ha facoltà per motivi di Pubblica Sicurezza di interdire la circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l’applicazione dell’art. 650 del C.P., dei cani privi di microchip. Le disposizioni non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, ed ai Corpi di pubblica sicurezza.
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Tina